La sentenza suicida
Nel diritto italiano esiste uno strumento con cui un giudice in disaccordo con la giuria può far annullare una sentenza. Si chiama anti-motivazione, o sentenza suicida.
Esiste un’espressione, nel linguaggio giuridico italiano, che pochi, al di fuori magistrati e avvocati, conoscono: sentenza suicida.
La si può chiamare anche anti-motivazione.
Come funziona la sentenza suicida
Accade quando le motivazioni di una sentenza sono scritte in modo da risultare in netto contrasto con il dispositivo, e cioè con la decisione finale.
In parole povere: se una sentenza decreta per esempio un’assoluzione ma poi le motivazioni indicano tutti gli elementi per cui invece la persona imputata avrebbe dovuto essere condannata, quella è una sentenza suicida.
Una sentenza cioè che quando arriverà alla Corte di Cassazione andrà incontro a un quasi sicuro annullamento con rinvio a un altro giudice. E cioè al rifacimento del processo. La Corte di Cassazione infatti giudicherà quelle motivazioni e quella sentenza illogiche.
Non c’è nulla di casuale e la sentenza suicida non è dovuta a disattenzione di chi ha scritto le motivazioni. Sono state scritte in quel modo proprio perché la sentenza venga annullata.
Il motivo? Il giudice che scrive le motivazioni ha un’opinione diversa da quella della maggioranza degli altri membri del collegio giudicante.
È come se dicesse: «Voi avete deciso contro il mio parere. Scrivo le motivazioni in modo che ciò che voi avete stabilito venga annullato».
Ecco questa è la sentenza suicida.
Va anche detto che la sentenza suicida è stata considerata uno strumento prezioso nei processi per mafia in cui i giurati potevano decidere assoluzioni in seguito a forme di sudditanza, di ricatto o anche per paura delle ritorsioni delle cosche mafiose.
Prima di capire bene il meccanismo delle sentenze suicide bisogna analizzare come sono composte le giurie in Italia.
Le giurie in Italia
Per i reati più gravi, per esempio un omicidio, la giuria è composta da due magistrati e sei giudici popolari.
I magistrati sono il presidente di giuria e il giudice a latere, quello che siede a lato del presidente. Alla fine del processo si vota, colpevolezza, innocenza, pena, aggravanti, attenuanti ecc. Ogni voto vale uno, cioè il voto di ogni giudice popolare vale quanto il voto di uno dei due magistrati.
Qui sta il punto.
Se per esempio i giudici popolari votano a favore dell’assoluzione di una persona e il presidente e il giudice a latere sono convinti della colpevolezza, l’imputato sarà assolto.
Sei voti contro due.
A quel punto spetterà al giudice scrivere le motivazioni della sentenza.
È accaduto raramente, ma è accaduto, che chi aveva il compito di redigere le motivazioni della sentenza lo facesse espressamente con l’intento di farla annullare dalla Corte di Cassazione.
È raro che accada perché normalmente i giudici togati guidano le decisioni della giuria e questo avviene per motivi molto semplici: loro ne sanno di diritto, di norme e di leggi mentre i giudici popolari no, o almeno ne sanno meno e sicuramente non hanno esperienza con i processi.
Il sistema italiano (civil law) è diverso da quello anglosassone (common law) che vediamo spesso in film e serie tv.
Lì a decidere l’innocenza o la colpevolezza di un imputato è una giuria composta esclusivamente da giudici popolari. Esprime il giudizio senza motivazioni basandosi sulle prove e le testimonianze emerse durante il processo. Quindi, decide solo “colpevole” “non colpevole”, “guilty”, “not guilty.” Sarà poi il giudice a esprimersi sulle questioni di diritto e a decidere la pena.
In Italia i giudici popolari vengono scelti sulla base di liste compilate dai comuni.
Una parte dei nomi ci finisce d’ufficio, sulla base dei semplici requisiti, mentre altri sono persone che si sono offerte, attraverso un bando che i comuni pubblicano ogni due anni.
La lista delle persone considerate idonee viene poi inviata alle Corti d’assise competenti per la loro zona. I nomi vengono inseriti in un albo aggiornato ogni due anni. Quando è il momento, in vista di un processo, le Corti inseriscono i nomi dell’albo in un sistema informatico che ne estrae a sorte 50. Le persone estratte a quel punto ricevono una convocazione.
La convocazione serve a verificare la disponibilità delle persone ritenute idonee che spesso rifiutano l’incarico per i motivi più vari.
Perché “sentenza suicida”
L’espressione sentenza suicida risale a un processo di moltissimi anni fa e fu pronunciata da un avvocato, Gennaro Escobedo, che difendeva un uomo accusato di un omicidio avvenuto nelle campagne dell’oristanese.
La giuria del processo di primo grado si espresse per l’assoluzione per insufficienza di prove. Il presidente della Corte d’assise redasse le motivazioni sottolineando con forza tutti gli indizi a carico dell’imputato. Prima della decisione della Corte di Cassazione, l’avvocato Escobedo redasse cinque memorie difensive e chiese il parere ai più noti giuristi dell’epoca: Filippo Vassalli, Enrico De Nicola, Piero Calamandrei e altri.
Anche Benedetto Croce si espresse con una lettera solidale.
Il rischio era che l’uomo fosse condannato alla pena di morte, reintrodotta da pochi anni. Calamandrei scrisse che la Corte di Cassazione non avrebbe dovuto fare il gioco di chi «aveva predisposto la trappola», cioè il presidente della giuria. La Corte di Cassazione diede ragione alle tesi di Escobedo.
L’assoluzione per insufficienza di prove fu confermata e l’uomo evitò la pena di morte.
Decisamente più recente è un altro caso di sentenza suicida e riguarda il cosiddetto caso Sofri.
Nel luglio del 1988 Adriano Sofri, Giorgio Pietrostefani e Ovidio Bompressi, ex appartenenti al gruppo Lotta Continua della sinistra allora definita extraparlamentare, furono accusati dell’omicidio del commissario Luigi Calabresi, avvenuto a Milano nel maggio del 1972, 16 anni prima.
Ad accusarli era Leonardo Marino, anche lui ex appartenente di Lotta Continua che, autoaccusandosi del delitto, chiamò in causa Sofri e gli altri.
Tracce e corpi del reato erano nel frattempo spariti o erano stati distrutti.
Erano scomparsi, e non erano comunque mai stati esaminati all’epoca del delitto, anche i vestiti indossati dalla vittima.
Non c’era l’arma del delitto, anche i bossoli ritrovati sul lugo del delitto erano spariti e l’auto, indicata da Marino come quella usata per l’omicidio, era stata distrutta.
L’accusa si basava quindi esclusivamente sulle dichiarazioni di Marino.
Il processo fu quindi puramente indiziario, l’accusa si basò sulle dichiarazioni del testimone autoaccusatosi la cui versione però non fu lineare ma cambiò.
Marino cadde poi in varie contraddizioni, altre volte fu smentito dalle ricostruzioni.
Il primo giudizio si concluse nel 1990 con la condanna degli imputati, sentenza confermata in Appello. Nel 1992 però la Corte di Cassazione a sezioni unite censurò la sentenza evidenziando i vizi e le lacune presenti nella motivazione, soprattutto con riguardo a quella che considerò una disinvolta valutazione delle dichiarazioni rese dal co-imputato accusatore. La Cassazione rinviando la sentenza indicò i criteri da seguire per valutare correttamente le dichiarazioni di Marino.
Il nuovo processo si chiuse con l’assoluzione degli imputati. Il collegio espresse infatti forti dubbi sull’attendibilità di Marino.
L’assoluzione fu decisa in base all’articolo 192 del codice di procedura penale che stabilisce che le dichiarazioni di coimputati o persone imputate in procedimenti connessi sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità. Non costituiscono prova autonoma, e necessitano di riscontri esterni per sostenere una condanna. Questi riscontri, secondo la maggioranza dei giudici del processo d’appello, non esistevano.
Fu allora che arrivò la sentenza suicida.
In disaccordo con quanto deciso dalla giuria, il giudice a latere scrisse le motivazioni in 387 pagine sottolineando l’attendibilità del pentito e relegando le tesi che avevano portato all’assoluzione in vaghi accenni nelle ultime cinque pagine.
Un chiaro esempio di anti-motivazione.
La Corte di Cassazione a differenza di ciò che era avvenuto per il caso Mulas molti anni prima, negli anni Trenta, non rigettò il ricorso del pubblico ministero, come avrebbe potuto fare, e decise per l’annullamento con rinvio.
Il nuovo processo d’appello condannò Adriano Sofri, Giorgio Pietrostefani e Ovidio Bompressi a 22 anni di reclusione mentre Leonardo Marino venne prosciolto per sopraggiunta prescrizione del reato. Nel 1997 la Corte di Cassazione rese definitiva la sentenza.
Sono Stefano Nazzi, faccio il giornalista al Post e sono l’autore di Indagini, il podcast in cui una volta al mese racconto casi di cronaca italiana.
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